Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «produzione biologica»: l'impiego di metodi di produzione biologici nell'azienda agricola, nonché le attività inerenti alla trasformazione, al confezionamento e all'etichettatura dei prodotti, svolte in conformità con gli obiettivi, i

 

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princìpi e le norme stabiliti dalla presente legge;

          b) «prodotto biologico»: un prodotto agricolo ottenuto mediante la produzione biologica;

          c) «produzione vegetale»: la produzione di prodotti agricoli vegetali e la raccolta di piante selvatiche a fini commerciali;

          d) «produzione animale»: la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati, compresi gli insetti;

          e) «acquacoltura»: l'allevamento o la coltura di organismi acquatici con l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare la produzione al di là delle capacità naturali dell'ambiente. In tali circostanze, tali organismi devono rimanere di proprietà di una o più persone fisiche o giuridiche durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compreso il raccolto;

          f) «conversione»: la transizione dall'agricoltura non biologica a quella biologica;

          g) «preparazione»: le operazioni di conservazione e di lavorazione di prodotti biologici, compresa la macellazione e il sezionamento per i prodotti animali, nonché il confezionamento e le modifiche apportate all'etichettatura riguardo all'indicazione del metodo di produzione biologico;

          h) «immissione sul mercato»: le attività cui si applica la definizione di cui all'articolo 3, numero 8), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;

          i) «etichettatura»: le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli presenti su imballaggi, documenti, cartoncini, etichette, nastri e fascette che accompagnano o riguardano i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3;

          l) «autorità competente»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, competente per l'organizzazione

 

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dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica, nonché qualsiasi altra autorità investita di tale competenza e, se del caso, l'autorità omologa di un Paese terzo;

          m) «organismo di controllo»: un soggetto terzo indipendente al quale l'autorità competente ha delegato talune funzioni di controllo;

          n) «certificato»: un documento scritto rilasciato da un'autorità competente o da un organismo di controllo, con cui si attesta che un dato operatore o una particolare partita di prodotti è conforme ai princìpi e alle norme applicabili alla produzione biologica;

          o) «marchio di conformità»: un marchio attestante la conformità ad un determinato insieme di norme o ad altri documenti normativi;

          p) «ingredienti»: le sostanze cui si applica la definizione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, e successive modificazioni;

          q) «prodotti fitosanitari»: i prodotti definiti ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1991;

          r) «organismo geneticamente modificato (OGM)»: qualsiasi organismo cui si applica la definizione recata dall'articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001;

          s) «prodotti derivati da OGM»: i prodotti derivati interamente o parzialmente da OGM, ma non contenuti OGM o da essi costituiti;

          t) «prodotti ottenuti da OGM»: additivi alimentari e per mangimi, aromi, vitamine, enzimi, ausiliari di fabbricazione, taluni prodotti utilizzati nell'alimentazione animale ai sensi della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, prodotti fitosanitari, concimi e ammendanti, ottenuti somministrando nell'alimentazione di un organismo materiali

 

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interamente o parzialmente costituiti da OGM;

          u) «alimenti»: le sostanze e i prodotti cui si applica la definizione di cui all'articolo 2 del citato regolamento (CE) n. 178/2002;

          v) «mangimi»: le sostanze e i prodotti cui si applica la definizione di cui all'articolo 3, numero 4), del citato regolamento (CE) n. 178/2002;

          z) «additivi per mangimi»: i prodotti definiti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003;

          aa) «equivalente»: atto a realizzare gli stessi obiettivi e a rispondente agli stessi princìpi;

          bb) «sede comunitaria»: sede pertinente in cui le istituzioni dell'Unione europea, e in particolare il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, esercitano secondo le procedure previste dal Trattato istituito dalla Comunità europea, l'esercizio del diritto comunitario derivato attraverso l'emanazione degli atti allo scopo previsti.